Elettori ammessi al voto domiciliare

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Elezione del sindaco e del consiglio comunale del 28 e 29 maggio 2023 – elettori ammessi al voto domiciliare

Data:

15 Aprile 2023

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Descrizione

ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE
IL SINDACO RENDE NOTO CHE

Il voto a domicilio è disciplinato dal D. L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46. Ai sensi della normativa in vigore, possono essere ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano nonché gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia da martedì 18 aprile a lunedì 8 maggio 2023, Tale ultimo termine, tuttavia, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune;
La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato medesimo, rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria di riferimento.
Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l’ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo cui i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

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Pagina aggiornata il 29/12/2023, 10:05