Aggiornamento degli albi dei giudici popolari per il biennio 2024 – 2025 iscrizione negli elenchi comunali

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Aggiornamento degli albi dei giudici popolari per il biennio 2024 – 2025 iscrizione negli elenchi comunali

Data:

21 Aprile 2023

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Descrizione

IL SINDACO

Visto l’art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405; Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
RENDE NOTO
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di Luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai 30 non superiore ai 65 anni;
d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di
Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudici popolari:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia,
anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/04/2023

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 29/12/2023, 09:56