A chi è rivolto
Il servizio si rivolge alle madri non lavoratori oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.
Il servizio si rivolge alle madri non lavoratori oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.
L’assegno di maternità è un beneficio previsto dall’art. 66 della L. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni in favore delle donne non lavoratrici per le nascita, per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni senza affidamento a condizione che il nucleo familiare non possegga un indicatore della situazione economica equivalente superiore a quanto stabilito annualmente. La richiesta viene inoltrata al Comune e in caso di autorizzazione i contributi vengono erogati da INPS per complessive cinque mensilità.
La procedura on line prevede l’inserimento di informazioni relative al beneficiario e al minore e di informazioni economiche relative al nucleo familiare. Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell’esito. Successivamente l’INPS provvederà ad erogare l’assegno.
Per beneficiare del servizio è necessario
Per poter presentare la richiesta è necessario:
Il servizio permette di ottenere da parte dell’INPS un contributo economico per il mantenimento del proprio figlio minorenne il cui importo viene stabilito annualmente, ed erogato in cinque mensilità.
La domanda va inoltrata al Comune entro sei mesi dalla nascita del minore.
Il servizio è disponibile in tutte le sedi dell’ufficio servizio sociale